Art. 6.
(Ruolo delle regioni).

      1. Nell'ambito dell'assessorato competente per la sanità, le regioni hanno l'obbligo di istituire un ufficio di psichiatria con funzioni ispettive, di stimolo e di indirizzo per tutte le ASL e per la raccolta di dati epidemiologici.
      2. Gli uffici di cui al comma 1 sono altresì incaricati di effettuare le ispezioni biennali su tutte le strutture pubbliche e private esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. A tale riguardo devono essere ascoltati le associazioni dei familiari e adeguati campioni dell'utenza.

 

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      3. Gli uffici di cui al comma 1 hanno altresì il compito di valutare l'efficienza delle iniziative di socializzazione e di riabilitazione intraprese a favore dei malati di mente; di controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture pubbliche e private, nonché il livello di aggiornamento professionale dei lavoratori; di promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e l'istituzione di cooperative dei soggetti ricoverati.
      4. Le regioni sono tenute a controllare l'aggiornamento professionale degli operatori psichiatrici e a promuovere i necessari corsi di formazione, in collaborazione con l'università e con le strutture riabilitative delle ASL.
      5. I gruppi di studio e le commissioni regionali istituiti in materia di malattie mentali ai sensi del presente articolo devono prevedere una adeguata rappresentanza dell'utenza.